(Il testo
riportato non riveste carattere di ufficialitą)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 14 febbraio 2000
Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio
agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni
1983-1991, di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.3.2000
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE,
recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici
specialisti;
Vista la legge
19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 11, che prevede la corresponsione
di una borsa di studio ai medici ammessi presso le universita' alle scuole di
specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-84 all'anno accademico
1990-91, destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio,
(sez. I- bis) n. 601 del 1993, n. 279 del 1994, n. 280 del 1994, n.281 del
1994, n. 282 del 1994, n. 283 del 1994;
Viste le
sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio (sez. I- bis) n. 601 del 1993,
n. 279 del 1994, n. 280 del 1994, n. 281 del 1994, n. 282 del 1994, n. 283 del
1994;
Considerato che
l'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.370, prevede che entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del
Ministero dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica sono
determinati i termini e le procedure per consentire l'accertamento
amministrativo di cui all'art. 11, comma 2, della medesima legge;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli aventi
diritto alla corresponsione della borsa, individuati ai sensi dell'art. 11,
comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono tenuti a presentare apposita
domanda in carta semplice, con firma autografa.
2. Le istanze
dovranno pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti -
Ufficio IV - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di
decadenza.
Le domande
potranno essere inviate mediante spedizione postale a mezzo raccomandata, o con
altro mezzo delle poste e telegrafi. A tal fine fara' fede la data dell'ufficio
postale accettante. Le domande potranno essere consegnate tramite altri mezzi
di spedizione (es.
corriere
espresso), o mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'ufficio
accettazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica (dal lunedi' al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30). In tal caso,
fara' fede la data di accettazione del predetto ufficio.
3. Per
consentire l'accertamento amministrativo di cui all'art. 11, comma 2, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e la conseguente corresponsione della borsa di
studio, gli aventi diritto devono corredare la domanda con apposita
certificazione, in carta semplice, in originale o copia autenticata, oppure
presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della legge 15
maggio 1997, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, che attesti quanto segue:
1) nome e
cognome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome da nubile,
il nome, il cognome acquisito con il matrimonio), luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale, eventuale recapito che il richiedente elegge ai fini
della corrispondenza, nonche' eventuale recapito telefonico (ogni eventuale
variazione del recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio a
cui e' stata indirizzata l'istanza);
2) scuola di
specializzazione frequentata, con indicazione della relativa universita';
3) durata legale
della scuola di specializzazione, indicazione dell'anno accademico di
iscrizione e di quello di specializzazione;
4) eventuali
cause di interruzione della frequenza del corso di specializzazione, con
indicazione dei periodi di sospensione;
5) monte ore di
frequenza effettivamente osservato, per ciascun anno, per attivita' didattiche
teoriche e pratiche;
6) mancato
svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi attivita' libero
professionale esterna, nonche' di attivita' lavorativa anche in regime di
convenzione o di precarieta' con il Servizio sanitario nazionale;
7) borse di
studio percepite durante il corso di formazione, a qualsiasi titolo e per
qualsiasi importo, con indicazione del soggetto erogatore e degli importi
percepiti in ciascun anno, gli aventi diritto devono, ai sensi dell'art. 11,
comma 2, punto b), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, corredare la domanda
con un attestato del direttore della scuola di specializzazione che indichi
l'impegno di servizio a tempo pieno. Nel caso in cui il direttore della scuola
dichiari l'impossibilita' da parte dell'amministrazione universitaria di
attestare tale condizione, l'interessato, consapevole delle responsabilita'
civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, dovra'
presentare apposita dichiarazione scritta di aver svolto per tutta la durata
del corso attivita' a tempo pieno.
Art. 2.
1. Le domande
verranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione, in modo da
soddisfare tutti gli aventi diritto, scaglionando i pagamenti nell'arco degli
esercizi finanziari di cui all'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, in modo da non superare la spesa prevista per ciascun esercizio
finanziario.
2. Nel caso in
cui la certificazione sia completa, ma i dati pervenuti non consentano di
riconoscere o meno il diritto alla corresponsione della borsa di studio, il
Ministero provvedera' a richiedere le integrazioni necessarie al completamento
dell'istruttoria, ponendo un termine perentorio di giorni quarantacinque. In
tal caso, per il pagamento della borsa di studio si fara' riferimento alla data
di arrivo delle comunicazioni integrative da parte degli interessati.
3. Tutti coloro
che alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, avevano
gia' presentato domanda al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica , corredata di tutta la certificazione di cui
all'art. 1, comma 3, del presente decreto, non sono tenuti a presentare nuova
domanda. Coloro che abbiano presentato domanda non allegando tutta la certificazione
richiesta sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i documenti mancanti
entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Le domande
che alla scadenza dei tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto
siano prive della certificazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7),
dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, nonche' dell'attestazione del
direttore della scuola di specializzazione, verranno escluse dalla
corresponsione della borsa di studio.
Art. 3.
1. Fermo
restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, si procedera' al pagamento della
borsa di studio solamente per le specialita' mediche di cui ai corsi indicati
nel decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministero della sanita', del 31 ottobre 1991,
come conformi alle norme CEE.
2. Sono esclusi
dalla corresponsione della borsa di studio per tutti gli anni della durata del
corso:
1) tutti coloro
che non hanno partecipato alla totalita' delle attivita' mediche dedicando a
tale formazione pratica e teorica tutta la propria attivita' professionale per
tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno;
2) coloro che
non abbiano dichiarato il mancato svolgimento per tutta la durata del corso di
specializzazione di qualsiasi attivita' libero professionale esterna, nonche'
di attivita' lavorativa anche in regime di convenzione o di precarieta' con il
Servizio sanitario nazionale, cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 3, punto
6), del presente decreto;
3) coloro che
per tutti gli anni di corso abbiano percepito borse di studio, a qualsiasi
titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore;
4) coloro che
non abbiano concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbiano
recuperato i periodi di sospensione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, o abbiano sospeso la frequenza dei corsi per
motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo.
3. A coloro che
durante il corso di specializzazione abbiano percepito una borsa di studio solo
per alcuni anni, viene corrisposta la borsa solo per gli anni in cui non vi e'
stato godimento della stessa.
Art. 4.
1. Ai sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.370, e' prevista l'effettuazione
di controlli a campione nella misura del 10% delle istanze presentate. Tale
controllo, nella misura teste' indicata, sara' comunque effettuato tra le
domande che hanno dato luogo a pagamento della borsa di studio.
2. I nominativi
oggetto del controllo verranno sorteggiati mediante estrazione tramite computer
con numero casuale, da effettuarsi presso il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, alla presenza di apposita commissione
ministeriale.
L'elenco dei
nominativi verra' inviato, per le verifiche di competenza, al Ministero delle
finanze, nonche' alle universita' presso cui i singoli hanno svolto il corso di
specializzazione.
3. Qualora a
seguito di tali accertamenti risulti che gli interessati hanno fornito notizie
false, al fine di ottenere la corresponsione della borsa di studio, il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procedera'
al riesame delle originarie istanze e al recupero delle somme indebitamente
percepite, dandone comunicazione agli interessati e alla procura della
Repubblica.
4. Il presente
decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14
febbraio 2000
Il Ministro:
Zecchino
Registrato alla
Corte dei conti il 6 marzo 2000
Registro n. 1
Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 19